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La Comune di Ferrara | Femminile, Plurale, Partecipata

Condanna delle violazioni del diritto internazionale da parte di Israele e impegni del Comune di Ferrara per la Palestina

martedì 17.06.2025

Ordine del Giorno di condanna per violazioni diritto internazionale e impegni per la Palestina presentato dai Gruppi Consiliari di minoranza (prima firmataria Cons. A. Zonari)

PREMESSO CHE

– La situazione nel Territorio palestinese occupato appare ogni giorno più drammatica.
– Nella Striscia di Gaza, la risposta militare israeliana agli attacchi di Hamas e Jihad islamica del 7 ottobre 2023 al 6 giugno 2025 ha mietuto 54.607 vittime palestinesi, almeno il 55% delle quali sono donne, anziani e minori. Il 92% delle unità abitative è distrutto o gravemente danneggiato; almeno 1.1 milioni di persone hanno bisogno urgente di un riparo, e le restrizioni all’accesso degli aiuti umanitari imposte da Israele rendono estremamente difficile procurarsi beni di prima necessità quali acqua, cibo e medicinali. La violenza militare non ha risparmiato gli ospedali:
solo 17 delle 36 strutture ospedaliere della Striscia sono (parzialmente) funzionanti e i restanti presidi sanitari non sono in grado di garantire le cure essenziali, a causa delle precarie condizioni di sicurezza e della scarsità delle forniture mediche. Tra le 10.500 e le 12.500 persone, tra cui almeno 4.000 bambini, hanno urgente bisogno di essere evacuati per ricevere cure mediche non disponibili nella Striscia. (https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-4-june-2025).

– In Cisgiordania e a Gerusalemme est, le misure repressive dell’Autorità occupante che da 58 anni condizionano la vita dei palestinesi sono state ulteriormente inasprite, portando all’uccisione di almeno 986 palestinesi, all’arresto di almeno 17.000 presunti membri della
resistenza palestinese, alla deportazione o al trasferimento forzato di almeno 40.000 persone, incluse migliaia donne e bambini. La violenza dei coloni dilaga nell’indifferenza, se non con la connivenza, delle truppe occupanti (https://www.ochaopt.org/content/west-bank-monthly-
snapshot-casualties-property-damage-and-displacement-april-2025, 27 maggio 2025 e https://www.arabnews.com/node/2600846/middle-east, 15 maggio 2025).
– La condotta israeliana è stata aspramente criticata, fra gli altri, dal Segretario generale Antonio Guterres, da diversi Rappresentanti speciali delle Nazioni Unite, dal Consiglio per i diritti umani dell’ONU, oltreché dalla Commissione indipendente d’inchiesta per il Territorio palestinese occupato.

CONSIDERATO CHE

I dati inclusi in questo documento sono relativi all’ultimo aggiornamento disponibile al momento del lancio di questo appello. I dati aggiornati si trovano sul sito dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) consultabile a questo link https://www.ochaopt.org/

Il 19 luglio 2024, la Corte internazionale di giustizia (CIG) delle Nazioni Unite ha reso (su richiesta dell’Assemblea generale) un parere sulle conseguenze giuridiche derivanti dalle politiche e prassi d’Israele nel Territorio palestinese occupato, inclusa Gerusalemme est. La CIG ha riconosciuto che la costruzione e l’espansione delle colonie, la restrizioni alla libertà di movimento e le demolizioni di proprietà palestinesi nel Territorio palestinese occupato, la costruzione del Muro, le confische e requisizioni di terreni palestinesi, l’estensione della legislazione israeliana a Gerusalemme est e nelle colonie, l’adozione di leggi discriminatorie nei confronti dei Palestinesi, lo sfruttamento delle risorse
naturali e le deportazioni forzate dei Palestinesi non costituiscono solamente una violazione delle norme internazionali sull’occupazione, ma integrano anche una violazione grave del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese, del divieto di acquisizione territoriale attraverso la minaccia e l’uso della forza e dell’art. 3 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, che vieta la segregazione razziale e l’apartheid. Tali prassi e politiche hanno reso illegale la presenza stessa, civile e militare, di Israele nel Territorio palestinese occupato. Ne discende, secondo la Corte, l’obbligo per Israele di porre fine, il più rapidamente possibile, alla sua
presenza illegale nel Territorio palestinese, smantellando le colonie, ritirando le proprie truppe, e smettendo di esercitare qualunque forma di controllo effettivo sul Territorio palestinese. E si tratta, peraltro, di un obbligo assoluto, che non può essere condizionato in alcun modo all’esito del negoziato con i Palestinesi, né alle ragioni di sicurezza invocate da Israele.
Come chiarito dalla stessa Corte, del resto, l’accertamento della responsabilità israeliana per queste gravi violazioni di norme di diritto internazionale cogente comporta anche una serie di importanti conseguenze in capo agli Stati terzi. In base alle norme di diritto internazionale generale codificate negli articoli 41 e 42 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati elaborato dalla Commissione
del diritto internazionale nel 2001, essi hanno infatti l’obbligo di non riconoscere come lecita la situazione derivante dalla presenza di Israele nel Territorio palestinese, e sono tenuti a non prestare aiuto o assistenza al mantenimento di tale situazione.

Essi devono inoltre cooperare per porre fine a tale situazione. La rilevanza di tali obblighi è stata ribadita anche dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella risoluzione ES-10/24 del 18 settembre 2024.

VISTO CHE

Al contempo, l’accertamento dell’esistenza di un rischio imminente di genocidio effettuato dalla CIG nell’ordinanza cautelare resa il 26 gennaio 2024, nell’ambito della controversia Sudafrica c. Israele, sollecita la responsabilità degli altri Stati parte della Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio (fra cui l’Italia), sui quali grava l’obbligo di fare tutto quanto è in proprio potere per
prevenire la commissione di un genocidio, o per porre fine a un genocidio in corso.
Come, inoltre, la stessa CIG ha riconosciuto nell’ordinanza cautelare resa il 30 aprile 2024 nella controversia Nicaragua c. Germania, il diritto internazionale impone agli Stati terzi obblighi precisi in relazione al trasferimento di armi ad una parte in conflitto, allo scopo di evitare il rischio che tali armi vengano utilizzate in violazione del diritto internazionale umanitario e della Convenzione contro il genocidio.

RITENUTO CHE
In attuazione di questi obblighi, lo Stato italiano è tenuto a:
1. interrompere qualunque fornitura di armi, componenti d’arma, tecnologie e servizi militari allo Stato di Israele;

2. rivedere le proprie relazioni economiche, politiche, accademiche, sociali e culturali con lo Stato di Israele, interrompendo immediatamente qualunque relazione che possa rafforzare o giustificare la commissione di gravi violazioni del diritto internazionale da parte di Israele o ostacolare l’esercizio del diritto di autodeterminazione del popolo palestinese e astenendosi dall’intrattenere con Israele qualunque relazione economica o commerciale che riguardi il Territorio palestinese occupato o parte di esso che possa in qualunque modo supportare la presenza illegale di Israele in quel Territorio;

3. adottare provvedimenti adeguati per impedire che cittadini italiani e imprese incorporate nel territorio italiano intrattengano relazioni commerciali o di investimento che contribuiscono al mantenimento della situazione illegale creata da Israele nel Territorio palestinese occupato;

4. attivarsi, in sede europea, per chiedere e ottenere la sospensione dell’Accordo di associazione con Israele, che dovrebbe essere basato sul rispetto dei diritti umani e dei valori democratici;

5. farsi portavoce di e sostenere sul piano internazionale qualunque iniziativa politica volta a fare pressione sullo Stato di Israele, con l’obiettivo di indurlo a desistere dalla commissione dei gravi illeciti internazionali di cui si è reso responsabile;

6. collaborare in modo proattivo e tempestivo con altri Stati e meccanismi di giustizia internazionale che intraprendono indagini e azioni penali su presunti crimini di diritto internazionale commessi a Gaza o in Israele, compresa la Corte penale internazionale;

7. valutare, anche in sede europea, l’adozione di misure restrittive contro la leadership militare e politica israeliana (es. congelamento dei beni, travel ban) analoghe a quelle che sono state adottate contro la Russia e l’establishment russo, a seguito dell’illecita invasione dell’Ucraina.

PRESO ATTO CHE

– Nel quadro degli obblighi statuali così delineati, si colloca la posizione degli enti territoriali. Anche questi ultimi sono, infatti, tenuti ad assicurare l’attuazione di tali obblighi nella misura in cui essi intercettano competenze e prerogative loro proprie.
– Sotto quest’ultimo profilo, occorre infatti ancora precisare, con riferimento anzitutto alle Regioni, la stessa Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto una valenza extraterritoriale alle loro competenze. In quanto enti politici e a fini generali, esse possono infatti perseguire gli
interessi della propria comunità di riferimento anche oltre i propri confini amministrativi (v. C. Cost. n. 276/1991).
Del resto, l’art. 117 comma 2, lett. a) Cost., per come modificato dalla l. cost. n. 3/2001, rimette certamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la politica estera, i rapporti con gli altri soggetti dell’ordinamento internazionale inclusa l’Unione europea, ma le Regioni e gli stessi enti locali non vi sono del tutto estranei.
– E ciò è quanto discende, innanzitutto, dal riformato art. 114 Cost., che riconosce ormai a tutti gli enti sub-statali – Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni – la natura di enti costitutivi della Repubblica in una condizione di parità con lo Stato medesimo. D’altronde, è lo stesso art. 117, comma 9 a riconoscere un vero e proprio potere estero in capo alle Regioni, titolari, anche secondo la stessa Corte costituzionale, di una propria legittimazione se non di una vera e propria soggettività di diritto internazionale al pari dello Stato (C. Cost. sent. nr. 238/2004 e 258/2004).
– É del resto, ancora, lo stesso comma 1 dell’art. 117 a richiedere, sul piano legislativo, tanto allo Stato quanto alle stesse Regioni il rispetto della Costituzione – qui basterebbe richiamare l’art. 11 Cost. –, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e di quelli discendenti dagli obblighi internazionali. A ciò si aggiunga che il successivo comma 5 richiama, di nuovo, le Regioni all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali; dovere che opera tanto a livello legislativo quanto, di conseguenza, sul piano più strettamente amministrativo.
– Sotto questo profilo, pertanto, si pensi anche solo alle ricadute che il rispetto degli obblighi internazionali prima descritti potrebbe e dovrebbe produrre nelle materie di competenza legislativa concorrente (tra Stato e Regioni) individuate dall’art. 117, comma 3 Cost., come, fra le altre, i rapporti internazionali delle Regioni; il commercio con l’estero; la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all’innovazione per i settori produttivi.
– Il rispetto e l’attuazione delle norme internazionali, d’altro canto, sono doveri cui sono tenuti anche gli stessi enti locali, secondo quanto previsto già dall’art. 2 del d.lgs. n. 112/1998.
Anche la c.d. Legge La Loggia, l. n. 131/2003, attribuisce, del resto, all’art. 6 u.c., un potere estero, sia pure più circoscritto, a Comuni, Province e Città metropolitane, ammettendo che anche questi enti possano svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro
attribuite.
– E cosa debba intendersi per attività di mero rilievo internazionale è aspetto già chiarito dalla Corte costituzionale sin dalla nota sent. nr. 179/1987, che ne ha riconosciuto la natura di catalogo aperto.
A titolo perciò meramente esemplificativo vi possono rientrare tutte quelle attività già elencate nel d.p.r. 31 marzo 1994, nonché quelle ulteriori che potrebbero essere identificate dalle stesse autonomie locali con la sola eccezione della stipula di veri e propri accordi internazionali.
– Tra le attività di mero rilievo internazionale – a norma del d.p.r. ora citato – possono quindi essere menzionate quelle concernenti:

a) studio e informazione su problemi vari; scambio di notizie e di esperienze sulla rispettiva disciplina normativa o amministrativa; partecipazione a conferenze, tavole rotonde, seminari; visite di cortesia nell’area europea; rapporti conseguenti ad accordi o forme associative finalizzati alla collaborazione interregionale transfrontaliera;

b) visite di cortesia nell’area extraeuropea, gemellaggi, enunciazione di princìpi e di intenti volti alla realizzazione di forme di consultazione e di collaborazione da attuare mediante l’esercizio unilaterale delle proprie competenze; formulazione di proposte e prospettazione di problemi di comune interesse, contatti con le comunità regionali all’estero ai fini della informazione sulle normazioni delle rispettive Regioni e della conservazione del patrimonio culturale d’origine. E ad esse, ancora, possono aggiungersi anche la partecipazione ad eventi e manifestazioni
promozionali e tutte quelle attività promozionali, collegate a competenze degli enti locali, tese a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
– Va da sé, pertanto, che rispetto ad esse gli enti territoriali possono anche decidere di assumere una condotta omissiva, ovvero rifiutarsi di porre in essere rapporti internazionali di questo tipo quando sia coinvolto, a vario titolo, lo Stato di Israele.

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE

– Che questa Amministrazione Comunale, per le ragioni innanzi esposte e nel rispetto dei limiti dati dalle proprie competenze:
1) si astenga dal concludere e provveda ad avviare la procedura per la sospensione di qualunque eventuale accordo internazionale con lo Stato di Israele o intesa conclusa con enti territoriali interni ad Israele, che abbia ad oggetto il Territorio palestinese occupato o parte di esso, o che possa in qualunque modo supportare la presenza illegale di Israele in quel Territorio;
2) effettui una tempestiva ricognizione di tutte quelle attività promozionali, di scambio commerciale, culturale e sociale, nonché delle attività di mero rilievo internazionale con lo Stato di Israele oggetto di richiamo per le sue condotte da parte della Corte Internazionale di Giustizia;
3) si astenga dal concludere e provveda a sospendere qualunque eventuale accordo economico,
commerciale, culturale e di ogni altra natura con le aziende ed istituzioni provenienti dalle colonie illegali, o che abbiano qualunque tipo di interesse nelle stesse;
4) garantisca una adeguata accoglienza sanitaria e umanitaria ai profughi palestinesi in fuga dal conflitto e incentivi la cooperazione con i presidi sanitari nel territorio occupato, in primis nella Striscia di Gaza;
5) provveda ad esplicitare nelle forme e nei modi più opportuni e nei limiti delle proprie competenze ogni forma di sostegno e solidarietà al popolo palestinese e la condanna delle condotte criminali israeliane, ad esempio:

● ponendo particolare attenzione nella richiesta di concessione di patrocinio a eventi culturali o sportivi, in particolare quando tali iniziative sono patrocinati, finanziati o sostenuti dall’Ambasciata di Israele, dal governo israeliano o da sue emanazioni ufficiali;
● esponendo nei palazzi istituzionali manifesti, striscioni o grafiche a sostegno del cessate il fuoco e contro apartheid e crimini internazionali;
● organizzando, promuovendo e partecipando ad eventi e tavole rotonde per sostenere il cessate il fuoco e il rispetto delle ordinanze e dei pareri della CIG, delle raccomandazioni dell’Assemblea generale dell’ONU e in generale la centralità del diritto internazionale e dei meccanismi di giustizia ad esso afferenti;
● incentivando le relazioni con enti territoriali omologhi palestinesi nel Territorio occupato;
● sostenendo, incentivando e valorizzando ogni forma di cooperazione con le organizzazioni della società civile palestinese e le istituzioni culturali palestinesi presenti nel Territorio occupato;
● sostenendo il lavoro dei difensori dei diritti umani e delle associazioni e delle reti israeliane e palestinesi che promuovono il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale nel Territorio palestinese occupato.
6) si attivi, soprattutto in caso di intreccio di competenze, nelle sedi di raccordo istituzionali (Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Unificata, etc.) e amministrative (cabine di regia, tavoli di concertazione, conferenze di servizi, etc.) più opportune, nonché tramite le proprie associazioni rappresentative (ANCI e UPI), affinché il rispetto degli obblighi internazionali di cui sopra sia assicurato anche a livello statale,
di Unione europea e delle altre organizzazioni sovranazionali di cui l’Italia è membro.

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