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La Comune di Ferrara | Femminile, Plurale, Partecipata

La Comune di Ferrara e Lista Civica Anselmo: riscontro alla risposta dell’assessora Coletti in merito al regolamento per l’assegnazione degli alloggi popolari

martedì 31.03.2026

In merito alla risposta fornita dall’assessora Coletti alla interpellanza del 25/02/2026 presentata da Anna Zonari (La Comune di Ferrara) e Leonardo Fiorentini (Lista civica Anselmo) che richiedeva un aggiornamento immediato del regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi popolari dopo la sentenza della Corte Costituzionale  n. 1/2026 che ha ritenuto illegittimi i critieri della “residenzialità storica”, (vedi l’articolo qui) Zonari (La Comune di Ferrara) e Fiorentini (Lista civica Anselmo) hanno replicato con un’analisi critica della gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) a Ferrara

L’attuale posizione dell’Amministrazione comunale riguardo al regolamento per l’assegnazione delle case popolari viene giudicata insoddisfacente.

Viene sostenuto che le norme vigenti siano pienamente efficaci poiché conformi alla normativa regionale, ma tale interpretazione appare problematica alla luce della giurisprudenza recente.

 

Il contrasto con la Corte Costituzionale

La legge regionale di riferimento non prevede l’obbligo di attribuire punteggi per la cosiddetta “residenzialità storica”. Tali punteggi derivano da un atto amministrativo (la delibera 154/2018) che non ha forza di legge. Al contrario, la sentenza n. 1/2026 della Corte Costituzionale ha chiarito che l’accesso all’ERP deve basarsi sullo stato di bisogno. Secondo la Corte, non esiste una correlazione ragionevole tra il bisogno di un alloggio e la durata della residenza sul territorio; pertanto, far prevalere il radicamento territoriale sul bisogno effettivo è considerato incostituzionale.

 

Rischi legali e responsabilità

Le sentenze della Corte Costituzionale rappresentano un vincolo che ogni pubblica amministrazione deve rispettare. Ignorare questo orientamento espone il Comune al rischio di contenziosi legali prevedibili. Se l’ufficio legale del Comune non fosse stato smantellato certamente avrebbe consigliato un doverso comportamentp.

La scelta di proseguire con l’attuale regolamento viene vista come una decisione che ricade sotto la diretta responsabilità del Sindaco e della Giunta, con possibili conseguenze politiche, giuridiche e finanziarie.

 

L’emergenza abitativa e il caso “Grattacielo”

Rimane irrisolta la questione legata all’Articolo 3 del Regolamento ERP, che disciplina gli interventi in caso di emergenza. Affermare che tale strumento “non sia automatico” non chiarisce se i servizi competenti abbiano effettivamente valutato la situazione degli ex abitanti del complesso “Grattacielo”. Poiché il regolamento prevede interventi specifici quando un alloggio viene dichiarato inagibile o inutilizzabile, la mancanza di dettagli su queste verifiche rende la posizione dell’Amministrazione elusiva.

 

Conclusioni

Si osserva con preoccupazione la mancanza di volontà nell’adeguare il regolamento comunale alla Costituzione della Repubblica.

Inoltre, non sono stati forniti elementi sufficienti per comprendere come l’Amministrazione intenda utilizzare gli strumenti già esistenti per affrontare le situazioni di emergenza abitativa nel territorio.

 

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